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Possono presentare domanda:
- la persona con disabilità;
- chi esercita la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o la potestà genitoriale sulla persona con disabilità;
- chi ha a carico fiscalmente la persona con disabilità;
- il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio, qualora siano loro a sostenere la spesa.
La persona con disabilità deve avere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto dell'intervento, oppure impegnarsi a trasferirla prima dell'erogazione del contributo.
Il contributo riguarda edifici privati già esistenti nei quali risieda stabilmente la persona con disabilità.
- Verificare i requisiti, in particolare che l'edificio sia stato costruito o integralmente recuperato sulla base di un progetto presentato prima dell'11 agosto 1989.
- Procurarsi un preventivo di spesa dettagliato, con la descrizione delle opere da realizzare.
- Far redigere da un medico il certificato attestante la disabilità e le difficoltà di mobilità.
- Compilare il modulo di domanda della Regione Piemonte e la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Presentare la domanda in maniera digitale all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccavione via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.roccavione.cn.it , prima dell'inizio dei lavori. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
Per facilitare la catalogazione e la ricerca della pratica, si chiede di indicare nell'oggetto della mail la seguente dicitura:
"Domanda contributo barriere architettoniche L. 13/1989 – [Cognome e Nome del richiedente]"
(esempio: Domanda contributo barriere architettoniche L. 13/1989 – Rossi Mario)
Alla mail vanno allegati il modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente e tutti i documenti elencati nella sezione "Cosa serve", preferibilmente in formato PDF.
Si raccomanda di non avviare i lavori prima che la domanda sia stata protocollata: l'inizio delle opere prima della presentazione della domanda comporta l'esclusione dal contributo.
Come funziona l'iter e i tempi:
Le domande sono raccolte dal Comune durante tutto l'anno. Quelle pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno sono inserite nell'elenco trasmesso alla Regione per quell'annualità; le domande presentate dopo il 1° marzo confluiscono nell'elenco dell'anno successivo. Il Comune verifica l'ammissibilità delle domande, predispone l'elenco ordinato per priorità e trasmette alla Regione il fabbisogno complessivo entro il 31 marzo. La Regione aggrega i fabbisogni dei Comuni e li comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini del riparto delle risorse. La presentazione della domanda e l'inserimento nell'elenco delle domande ammissibili non costituiscono diritto automatico al contributo: il diritto sorge con il provvedimento di concessione, adottato dal Comune dopo il riparto dei fondi. L'erogazione avviene solo dopo l'effettivo trasferimento delle risorse statali alla Regione e il riparto ai Comuni; i tempi sono pertanto variabili e possono essere lunghi. Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.