Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

L’Anagrafe della popolazione residente è la fotografia di fatto della distribuzione dei cittadini sul territorio comunale quindi ha il compito di registrare e aggiornare le posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune. All’Ufficio anagrafe sono demandati analoghi compiti di gestione dell’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero (A.I.R.E.). I servizi forniti sono i seguenti: - Iscrizione anagrafica e variazione indirizzo con aggiornamento della patente e della carta di circolazione - Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all’Estero con eventuale iscrizione all’A.I.R.E. - Rilascio documenti di identità - Rilascio certificazioni anagrafiche - Redazione dichiarazioni sostitutive di atti notori - Autentiche fotografie, copie e firme anche su passaggi di proprietà veicoli - Gestione delle prestazioni sociali riguardanti l’assegno di maternità per madri non lavoratrici e l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

Argomenti:

La Legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiare in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato. L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda da presentare esclusivamente in via telematica mediante - WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portare dell’Istituto - Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dlel’utenza chiamante) - Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. IL SINDACO F.to Avena Germana - LE ISTRUZIONI DALL'INPS L'INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 interviene per fornire indicazioni operative relativamente alla domanda di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015). Il Bonus Bebè è un assegno mensile concesso per un massimo di 36 mensilità, il cui importo è pari a 80 euro se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui. L'INPS nel messaggio in oggetto rende noto che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, e che verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti. Dopo questa prima fase, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.

Argomenti:

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso: 1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 2) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm); 3) titolo di viaggio del richiedente; 4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento. I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente. Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera. In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento. Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile. L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione: 1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia; 3) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm); 4) titolo di viaggio del richiedente; 5) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Argomenti:

(ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l’art.1, comma 375, della legge 29/12/2005, n.266; Visto il Decreto Interministeriale 28/12/2007; Visto il D.L. 185/08; Vista la delibera ARG/gas 88/09; Visto lo Statuto Comunale RENDE NOTO QUANTO SEGUE: Coloro che ritengono avere diritto a tale bonus sociale possono rivolgersi gratuitamente all’ACLI SERVICE CUNEO s.r.l. sito in Cuneo Via Saluzzo 10 (per appuntamento telefonare al n.0171452616) per la compilazione della certificazione ISEE e per la trasmissione telematica di tale dichiarazione al sistema informativo dello SGATE. Roccavione, li 25/02/2010

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RILASCIO O RINNOVO CARTA D'IDENTITÀ

Le fotografie per la carta di identità

Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA

Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.

Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.

Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

STILE E ILLUMINAZIONE

Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo
chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla
faccia o occhi rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO

Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.

Copricapo:
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

ESPRESSIONE ED INQUADRATURA:

La fotografia deve:
- mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate
l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.

Argomenti:

Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012

le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.

Argomenti:

L'imprenditore, o chi intende diventarlo per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Argomenti:

Si allega la circolare n°4447 del 01.08.2012 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla circolazione delle biciclette con particolare attenzione ai velocipedi da corsa ed alle mountain bike:

PREMI QUI per visualizzare il documento

Argomenti:

Si comunica che il Ministero dell'Interno ha disposto che, dal 1 aprile 2015 sarà possibile presentare le domande di conferimento della cittadinanza italiana on line accedendo ad un portale dedicato, e trasmettendo in formato elettronico tutti i documenti occorrenti.

A decorrere dal 1 maggio 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l'invio on line.

Gli interessati potranno scegliere se presentare la domanda di cittadinanza con il nuovo sistema nel momento in cui esso sarà operativo oppure consegnarla di persona presso la Prefettura entro il 30 Aprile.

CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA: LE NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza, ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica.

In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 0,1,2)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 7,8,9)

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/….)

Argomenti:

Occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio prossimo per l’avvio della nuova modalità informatica che prevede l’invio on line dell’istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Argomenti:

Collegandosi al sito internet www.impresainungiorno.gov.it troverete le indicazioni necessarie per ricercare tramite la mappa l’ambito territoriale e amministrativo di vostro interesse accedendo direttamente allo sportello unico per le attività produttive competente.

Argomenti:

Per commercio fisso si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio, esercitata professionalmente, in appositi locali aventi destinazione commerciale (esercizi commerciali). I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare. La tipologia degli esercizi commerciali si differenzia a seconda della superficie di vendita. Le tipologie di esercizi commerciali sono: - gli esercizi di vicinato: esercizi commerciali la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; - le medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie compresa tra i 151 mq e i 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e trai 251 e i 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; - le grandi strutture di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore ai 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.

Argomenti:

Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sullearee private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b). Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale. Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.

Argomenti:

Nella “Norma di copertura finanziaria”, prevista all’articolo 53 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, viene previsto, a copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, di provvedere con maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Per questo motivo l'importo previsto quale contributo unificato per il ricorso a giudice di pace subisce un incremento di 6 euro, passando dai 37 ai 43 euro.

Argomenti:

In seguito all’applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l’unico ente pubblico al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. Sarà inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Argomenti:

La legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul biotestamento o testamento biologico) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, però, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Le disposizioni anticipate di trattamento, inizialmente chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.

Fiduciario

È inoltre possibile indicare nelle Dat che si intende consegnare oppure anche successivamente, una persona di fiducia, “fiduciario”, che rappresenta il dichiarante, divenuto incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo, che va poi allegato alle stesse.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall'interessato una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente.
L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità  previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.

Pianificazione condivisa delle cure

La persona con una patologia cronica invalidante con prognosi infausta può compilare le proprie Dat e al contempo può esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. Essa viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente può indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.

La Banca dati nazionale delle Dat

La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la  funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato;
  • registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La banca dati può essere alimentata da:

  • ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e delle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero;
  • notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
  • responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Come fare

Consegna Dat in Comune

Soggetti interessati

Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Roccavione.

Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L'interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:

  • dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email);
  • consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
  • data e firma del disponente.

Nel momento in cui nella Dat è nominato un fiduciario (la Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo nominativo) , devono essere indicati i suoi dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email. 

Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.

L'ufficiale di stato civile provvederà a:                                                                 

  • inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute;
  • allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o in caso contrario ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
  • rilasciare al disponente l'attestazione dell'avvenuto deposito e l'informativa sul trattamento dei dati;    
  • ad inviare tutta la documentazione tramite PEC dat@postacert.sanita.it al Ministero della Salute.                                                                                                                     

Costi

Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Normativa

Dove e quando

Ufficio Stato civile

Indirizzo: Via Santa Croce n.2 (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI Piano terra)

Telefono: 0171767108 int.1

Email: protocollo@comune.roccavione.cn.it

PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì/giovedì/venerdì dalle 09.30 alle 12.15
  • martedì dalle 15.30 alle 17.45
  • mercoledì dalle 09.30 alle 14.00


Documenti

richiesta iscrizione nel registro

Ultima modifica il 11/03/2024 13:55

informativa

Ultima modifica il 11/03/2024 13:55

incarico fiduciario

Ultima modifica il 11/03/2024 13:55

Argomenti:

Debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale (nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale). Da oggi, infatti, collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it – è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell’Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

Un servizio accessibile a tutti – Da oggi sul sito internet dell’Agenzia sono online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
In particolare:

• per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area “Servizi senza registrazione”, l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
• per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area “Servizi Telematici”, richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La TS-CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.
Consegna “a domicilio” – Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.

Roma, 24 aprile 2012

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (tariffa urbana a tempo)

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L’Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali, che si distinguono in generali e sezionali; le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune. Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune i cittadini italiani che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (e cioè nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso) o nell’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), semprechè siano in possesso della capacità elettorale. Gli aggiornamenti avvengono a mezzo di revisioni: - REVISIONE SEMESTRALE: si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione. In questa fase viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori sottoposti alle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o che siano stati eliminati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. - REVISIONI DINAMICHE: alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all’altro. In questa fase vanno altresì disposte variazioni alle liste conseguenti all’accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune. L’Ufficio Elettorale svolge inoltre i seguenti adempimenti: - Tenuta dell’Albo dei Presidenti di Seggio: il cittadino può presentare domanda entro il 31 ottobre per Presidente di seggio elettorale; tale istanza viene trasmessa alla Corte d’Appello di Torino, che provvede all’aggiornamento dell’apposito “Albo dei Presidenti di Seggio”. - Tenuta dell’Albo degli Scrutatori: il cittadino può rivolgere istanza all’Ente entro il 30 novembre e successivamente, accertati i requisiti da parte dell’Ufficiale Elettorale, viene inserito in un apposito albo. La nomina degli scrutatori effettivi presso i seggi elettorali avviene per nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale. - Tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari: provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello. - Rilascia: le tessere elettorali e relativi duplicati, le etichette per variazioni di indirizzo nell’ambito del Comune, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. - Provvede alla raccolta di firme per richieste di Referendum abrogativi, alla raccolta di firme per proposte di legge di iniziativa popolare, autentica di firme e di copie conformi. Nei periodi di consultazioni elettorali (Politiche, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali, Referendum) organizza ed attua tutti gli adempimenti alle stesse connessi tra i quali: - informazioni per presentazioni di liste dei candidati - propaganda elettorale - affissioni - operazioni relative alla organizzazione dei seggi elettorali ecc.

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Per esercizio pubblico ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Il rilascio del titolo autorizzatorio è di esclusiva competenza comunale. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie. Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.

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Per avere informazioni aggiornate in merito a tutto quanto accade attorno al mondo dell'automobilista si coniglia di visitare il portale dell'automobilista al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it

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Fonte:Anutel Testata: Italia Oggi Di Matteo Barbero Per sapere se e quando pagare, contribuenti e professionisti devono effettuare due passaggi. 1) Innanzitutto, devono verificare come l'Istat ha classificato il comune o i comuni nei quali sono ubicati i propri terreni (sia coltivati che incolti). A tal fine, è necessario accedere al sito dell'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789) e verificare il codice riportato nella colonna «S» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano). Nel primo caso (comuni totalmente montani), l'Imu non è dovuta e se versata nel 2014 può essere chiesta a rimborso. Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo. Vale la pena di precisare che, in tutti e tre i casi, non assume alcun rilievo l'altitudine del comune. Ma, attenzione, qui scatta il secondo passaggio. 2) Come detto, infatti, solo per il 2014 valgono anche le esenzioni (legate all'altimetria) previste dal dm di novembre. Per cui, per esempio, in un comune collocato a 300 metri di altitudine, ma non riconosciuto come montano o parzialmente montano dall'Istat, coltivatori diretti e Iap non dovranno pagare sui propri terreni l'Imu 2014, perché essi sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal dm; essi dovranno versare, però, l'Imu 2015. Una volta appurato che si deve pagare, si può passare alla determinazione del quantum. A tal fine, ricordiamo che la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all'aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l'ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni agricoli. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l'acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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Dal sito del Ministero dell'Interno Polizia di Stato si riporta la new su:"Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia
Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri seguendo questo link http://www.viaggiaresicuri.it/ selezionate poi dal menù a tendina il Paese dove intendete recarvi ed avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per il viaggio inclusa l'indicazione per l'eventuale validità residua richiesta per il passaporto.
N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

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Lunedì 3 novembre 2015 va a regime la novità in materia di carta di circolazione. È previsto l'obbligo di comunicare alla motorizzazione, ma non al pubblico registro automobilistico, gli atti, diversi dal trasferimento di proprietà/cessione in leasing, dai quali derivano la variazione concernente l'intestatario della carta di circolazione o quegli atti che trasferiscono la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni. Al riguardo va precisato che i giorni devono essere continuativi, si calcolano i giorni dal calendario e durante questo periodo superiore a 30 giorni va fatta la comunicazione soltanto se un soggetto diverso dal proprietario ha la disponibilità esclusiva del veicolo; peraltro, se la disponibilità è in capo ad un famigliare convivente non vi è alcun obbligo di comunicazione. Vediamo alcuni esempi. Tizio è proprietario di un veicolo e ne concede l'uso anche ad altri soggetti. Poiché non vi è l'uso esclusivo in capo ad una sola persona niente obbligo di comunicazione. Genitore proprietario di un veicolo che è utilizzato in modo esclusivo e per periodo superiore a 30 giorni da altro famigliare con lui convivente; non vi è obbligo. Nonna proprietaria di un veicolo che è nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna, vi è obbligo di comunicazione. Soggetto che guida il veicolo intestato ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni; non è soggetto all'obbligo di questa comunicazione. Da quando vige l'obbligo. Importante precisare che l'obbligo di comunicazione alla motorizzazione vale soltanto per gli atti adottati dal 3 novembre e non prima. Pertanto se un veicolo è stato dato in comodato per un anno nel mese di ottobre 2014 non è comunque soggetto all'obbligo di comunicazione. Termine entro cui comunicare le variazioni. Ci sono 30 giorni dalla data dell'atto per fare la comunicazione. Pertanto la variazione che interverrà al 15 novembre dovrà essere dichiarata entro il 14 dicembre. A quali veicoli si applica la nuova norma. Le nuove procedure trovano per ora applicazione esclusivamente con riferimento a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pertanto sono esclusi i ciclomotori. Chi deve comunicare. Nel caso di trasferimento della disponibilità del veicolo a persona di versa da l proprietario, non è quest'ultimo a dover comunicare, bensì il cd dante causa ovvero la persona che utilizzerà il mezzo. Quali sono i casi soggetti a comunicazione. a) Come facevamo accenno più sopra, vanno dichiarate le modifiche dell'intestatario della carta di circolazione (ricordiamo che intestatario può essere il proprietario del veicolo/locatore/ nudo proprietario/ acquirente con patto di riservato dominio/usufruttuario; il caso è dunque quello in cui l'intestatario subisce una modifica per la parte che riguarda la denominazione della ragione sociale dell'ente a cui intestato la carta di circolazione; nel caso, invece, di un persona fisica la modifica potrebbe riguardare il nome, il cognome, la data di nascita ed luogo di nascita; si pensi ad una persona che aggiunge al cognome paterno anche quello materno come previsto dalla normativa. b) Fatto cenno alle variazioni che riguardano intestatario della carta di circolazione, il contenuto più importante di questa novità ovvero la intestazione temporanea di autoveicoli e motoveicoli rimorchi. Qualora un soggetto acquisisca la disponibilità esclusiva per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve comunicarlo alla Motorizzazione al fine di annotare le nuove informazioni sulla carta di circolazione. Viola questa disposizione incorre nella sanzione di 705€ oltre al ritiro della carta di circolazione. Tra le ipotesi di utilizzo in via esclusiva per un periodo superiore a 30 giorni rientrano il comodato (ovvero il prestito gratuito della cosa), la custodia giudiziale, la locazione senza conducente nonché l'utilizzo del veicolo da parte degli eredi in attesa che venga definita la situazione ereditaria. Chi sono i soggetti legittimati a concedere a terzi i veicoli in comodato? Sono il proprietario, il locatario nell'ipotesi di leasing, l'usufruttuario ed, infine, l'acquirente nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio. I veicoli possono essere concessi in comodato sia persone fisiche, sia persone giuridico. Per quanto riguarda il comodato dei veicoli aziendali, l'ipotesi può essere quella in cui veicolo è di proprietà della casa costruttrice che lo dà, per esigenze di mercato o di rappresentanza, a soggetti quali ad esempio giornalisti o rappresentanti di istituzioni pubbliche; allo stato attuale è incerto, e molto confuso, l'utilizzo da parte dei dipendenti per esigenze non lavorative. Altre ipotesi di assegnazione di un veicolo è quello della custode giudiziale qualora il custode abbia la facoltà d'uso del veicolo. Ulteriore ipotesi è quella del veicolo che viene noleggiato per un periodo superiore a 30 giorni. Si noti che in questo caso la motorizzazione non rilascia alcuna tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l' informazione viene utilizzata al fine di aggiornare l'archivio dei veicoli, pertanto il conducente non è tenuto a esibire alcunché nonostante sia in possesso di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione. L'organo di polizia, quindi, sulla strada non avrà facoltà di chiedere l'esibizione del documento che dimostra l'assolvimento dell'obbligo. Chi noleggia il veicolo è, a differenze degli altri casi di disponibilità del mezzo per periodo superiore a 30 giorni, responsabile in solido, con il trasgressore, per il pagamento della sanzione. Ulteriore ipotesi è quella dell'intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci. In questo caso va comunicato il nome del genitore per il caso dei figli minori, e quello del tutore per il caso di persone interdette. Nomi che verranno inseriti nella carta di circolazione. Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, il figlio e la persona non più interdetta possono chiedere il rilascio di un nuovo duplicato della carta di circolazione al fine di poter cancellare le precedenti annotazioni. La legge prevede poi una così detta norma di chiusura in bianco, in quanto è stabilito che fuori dei casi sopra descritti, qualora per effetto di contratti o atti unilaterali -conformi ovviamente all'ordinamento giuridico- la disponibilità di un veicolo venga trasferita ad altro soggetto per oltre 30 giorni, questo è tenuto alla comunicazione. Rientra in queste ipotesi il caso di utilizzo di veicolo intestato a persona defunta, nel periodo che intercorre fra la morte e la definizione dell'eredità. Chi si prende temporaneamente in carico tale veicolo dovrà comunicarlo alla Motorizzazione. In ultimo, è da ricordare che qualora la carta di circolazione contenente le indicazioni relative alle ipotesi sopra riportate venga smarrita, distrutta o deteriorata, deve esserne chiesto il duplicato. Responsabilità in solido. In tema di responsabilità in solido, nulla cambia; pertanto, in caso di mancata individuazione del trasgressore delle violazioni commesse alla guida del veicolo, della violazione risponde ancora il proprietario/utilizzatore del veicolo in leasing/locazione/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio. Colui che ha la reale disponibilità del veicolo -ancorché sia stata regolarmente annotata sulla carta di circolazione a seguito della sua dichiarazione- non è tenuto al pagamento della sanzione in solido con l'autore della violazione, salvo sia lui stesso il trasgressore. Così, ad esempio, se Tizio passa col semaforo rosso guidando un veicolo intestato a Caio ma nella disponibilità esclusiva di Sempronio, sarà comunque Caio che dovrà rispondere del pagamento qualora Tizio non paghi o non sia stato individuato dall'organo di polizia stradale quale trasgressore. Comunicazione dati del conducente. Anche in tema di obbligo di comunicazione del dati, il reale utilizzatore non soggiace ad alcun dovere, in quanto a lui non può essere chiesto di comunicare chi si trovasse alla guida al momento della commessa violazione Fonte: infocds.it Il Ministero degli Interni, con circolare n. 7812 del 31 ottobre 2014, «Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)», ha diramato ulteriori disposizioni a ridosso della data di entrata in vigore delle nuove procedure per l'intestazione temporanea dei veicoli. L'attesa circolare detta intanto disposizioni operative in ambito di “comodato”. Premesso che tale istituto è a forma libera, nel senso che non richiede obbligatoriamente la forma scritta, il Ministero precisa che l'obbligo di annotazione, è imposto solo quando tale atto, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Con questo il Ministero intende evidenziare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione. Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014. Le eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dalla data fissata, quindi a partire dal 4 dicembre 2014. Fonte: Memoweb 204 del 05.11.2014 - Edizioni Gaspari

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Al fine di dare seguito a quanto richiesto dalla circolare della Prefettura U.T.G. di Cuneo n° 1136/20.3.3 Area V del 09.01.2013 si riportano gli stampati di informazione

, redatti in italiano, rumeno e arabo, in merito al citato gas tossico realizzati dall'ASL CN1 ed il Servizio della Maxiemergenza 118 di Cuneo al fine di una capillare e migliore conoscenza di tale problematica la cui insidiosità ha spesso conseguenze gravi e anche mortali.

Premi sotto per aprire lo stampato nella lingua corrispondente:

ITALIANO

RUMENO

ARABO

CINESE

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Le registrazioni delle imprese alimentari (ex DIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1190, sono da considerarsi SCIA in quanto non prevedono, per la conclusione del procedimento, l’accertamento di requisiti o presupposti che abbiamo il carattere rilevante della discrezionalità.Conformemente al D.P.R. 160/2010 le notifiche in argomento vanno presentate al Suap territorialmente competente utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.aslcn1.it/cittadini/modulistica.

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Il servizio Polizia Locale, composto da due agenti ed un esecutore con competenza di ausiliario del traffico, a differenza delle altre forze di polizia, ha competenza esclusivamente legata al territorio dell’ente di appartenenza in quanto amministrativa e soggiace a normativa Statale, Regionale e Comunale. Oltre ai normali servizi di polizia stradale (contravvenzioni a violazione del codice della strada, viabilità, controllo del traffico ecc…), è costantemente impegnata nel controllo del territorio. La Polizia Locale collabora con tutti gli Uffici Comunale e la Squadra Tecnica per tutte quelle attività che si rendono necessarie al buon funzionamento dell’ente. In realtà la Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività. Sono compiti derivati dal continuo evolversi della vita sociale e dalle necessità che sorgono dalla comunità locale. Nella gran parte dei casi il lavoro della Polizia Locale si realizza in stretta collaborazione con altre istituzioni; ciò rende ancora più difficile, per il cittadino comune, averne un quadro di insieme. Ecco in sintesi i principali campi di intervento: VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE -regolazione del traffico -prevenzione e accertamento delle violazioni nella circolazione stradale -rilevazione degli incidenti stradali -servizio rimozione veicoli -insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole -rilascio permessi per occupazioni temporanee di suolo pubblico ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -controlli e repressione degli illeciti riguardanti il commercio fisso e ambulante -controlli sulle licenze, le iscrizioni in registri, le approvazioni e in genere su tutte quelle attività che necessitano di autorizzazione -gestione del mercato settimanale e delle castagne in autunno -verifiche su impianti pubblicitari TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA QUALITA'DELLA VITA URBANA -prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sulla applicazione delle leggi a tutela dell'ambiente e della sua salubrità -interventi per i rumori molesti -controllo e tutela degli animali -indizione aste per lotti boschivi -controllo mediante videosorveglianza DISAGIO SOCIALE -attività di aiuto e tutela alle fasce “deboli” della popolazione -collaborazione con i Servizi Sociali -rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi ALTRI SERVIZI -servizi di scorta e rappresentanza -svolgimento di verifiche per conto del Servizio Anagrafe, degli uffici giudiziari, di altre istituzioni pubbliche -consegna ai cittadini di atti di notifica -funzione di collegamento tra il cittadino ed i vari servizi comunali (in particolare il Servizio Tecnico) -ricezione denunce di smarrimento documenti -gestione servizio scuolabus -gestione servizio di pesatura pubblica -gestione calendario di utilizzo delle strutture comunali L'Agente di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, esercita anche funzioni e compiti analoghi a quelli delle altre forze di Polizia dello Stato contribuendo, specie nell'ambito della microcriminalità diffusa, alla prevenzione e repressione di quei reati che minano la sicurezza dei cittadini. In questo campo i Vigili Urbani intervengono per iniziativa diretta quando sono presenti al momento in cui viene commesso un reato, o agiscono, in limitati e speciali casi (sequestri, arresti, interrogatori, tentativi di conciliazione) su delega o per l'esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. IL RAPPORTO CON I CITTADINI La Polizia Locale ritiene di grande importanza stabilire con la cittadinanza un rapporto di collaborazione e di fiducia.

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L’Ufficio Leva si occupa della formazione della lista di leva, della tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari. Rilascia i seguenti documenti: - Certificato di iscrizione nella lista di leva - Esiti di leva La Legge 23 agosto 2004 n.226 art.1 (Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 agosto 2004) prevede che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.

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L‘Ufficio Commercio si occupa dell'applicazione delle norme di legge relative allo svolgimento delle attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche. Cura, pertanto, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento ed il trasferimento di proprietà degli esercizi di vicinato. Per quanto attiene il commercio ambulante, cioè l’attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche, su piazzole (posteggi) assegnati oppure in forma itinerante, cura le pratiche di inizio o variazione attività, nonché la verifica annuale di regolarità dell’impresa (VARA). Riceve comunicazione per le forme speciali di vendite quali: - vendita presso il domicilio dei consumatori; - apertura di spacci interni; - vendita per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione. Riceve le comunicazioni relative a vendite straordinarie quali: - vendite di liquidazione; - vendite di fine stagione; - vendite promozionali. Cura l’apertura, nonchè il trasferimento della proprietà o della gestione di attività di rivendita di quotidiani e periodici, sale giochi, attività di laboratorio, attività di acconciatore ed estetista. Cura l’istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni di noleggio con conducente. Per quanto attiene le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande: - Rilascia licenza di pubblico esercizio e autorizzazione sanitaria relativamente all'apertura, al subingresso, al trasferimento, di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande. - Riceve la comunicazione di inizio attività per i giochi leciti. Determina gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi. - Riceve la comunicazione di inizio attività e rilascia autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande da parte di CIRCOLI PRIVATI. Per quanto attiene gli Spettacoli ed Intrattenimenti pubblici: - Rilascia, se ne ricorre la necessità (spettacoli a pagamento e/o con afflusso notevole di persone), licenza temporanea per l'effettuazione di feste, manifestazioni sportive, spettacoli in aree e locali pubblici e privati. - Rilascia autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande durante le stesse. - Rilascia autorizzazione temporanea per le attrazioni di spettacolo viaggiante (giostre).

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L’Ufficio Protocollo riceve e registra la documentazione che perviene al Comune tramite servizio postale, via fax e via e-mail e la smista, consegnandola alle varie Ripartizioni ed Uffici Comunali. La corrispondenza dall’esterno verso il comune può essere consegnata anche a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura e di norma viene recapitata all’ufficio destinatario entro il giorno lavorativo successivo. In entrambe le ipotesi viene garantita la registrazione in giornata degli atti giunti in orario di apertura dell'ufficio protocollo mentre quelli consegnati al di fuori di questo verranno comunque protocollati il giorno lavorativo successivo. L’Ufficio può attestare il ricevimento di un documento apponendo su una copia del documento stesso, fornita dall’utente, un timbro con la data di arrivo. L’Ufficio provvede alla protocollazione della corrispondenza in uscita da tutti gli Uffici e alla sua predisposizione e spedizione, tramite il sistema SMA.

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Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni, quali i servizi di anagrafe, di stato civile, elettorale, toponomastica e statistica, oltre al servizio cimiteriale. Le principali funzioni ascrivibili al servizio possono sinteticamente essere riassunte come di seguito: - gestione e raccolta dei dati anagrafici della popolazione residente (APR) nonché gestione e raccolta dati dei cittadini italiani che hanno fissato all'estero la loro residenza (AIRE); - gestione del registro delle unioni civili; - adempimenti statistici a carattere locale e nazionale comprese le cadenzate operazioni censuarie; - registrazione e certificazione degli eventi più importanti della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte e la cittadinanza; - rilascio della carta d'identità; - formazione, aggiornamento e tenuta delle liste elettorali nonché adempimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali; - gestione amministrativa e tecnico-operativa dei civici cimiteri.

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In conformità a quanto previsto dal titolo IV, Capo IX della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte del 02.04.2001 n°32-2642 e successive, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il comune rilascia autorizzazioni temporanee al commercio ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 con validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento a carattere accessorio della medesima. Più dettagliatamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 non possono esercitare l’attività commerciale: - coloro che sono stati dichiarati falliti; - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo , per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; - coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Con circolare n. 0003412/DB1607 del 15.03.2013 la Regione Piemonte ha fornito, sulla base delle indicazioni dell'INPS, alcune precisazioni in merito ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria. Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno largamente diffuso dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte dei soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, della deliberazione regionale. L'attività occasionale non si configura come attività di impresa. Peraltro se la vendita è organizzata come impresa essa diventa attività sussidiaria (di altra attività di impresa). In caso differente (es. lavoratore dipendente o professionista che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d'impresa - rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali) se l'attività commerciale non è prevalente non c'è l'obbligo d'iscrizione previdenziale all'INPS. Ai fini fiscali poichè gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati: - nome e cognome; - codice fiscale; - dichiarazione dell'attività principale svolta. La Direzione Commercio, Sicurezza a Polizia Locale della Regione Piemonte ha inoltre emanato il parere n°0004724/DB1701 del 21.06.2011 ad oggetto: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali "cd. hobbisti", nella quale si chiarisce che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato cui si riferisce. IN PROPOSITO LA REGIONE PIEMONTE RAMMENTA L'ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l'attività è secondaria rispetto ad altra attività principale, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante - autorizzazione di tipo A o di tipo B. Ciò premesso ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 5 della della L.R. 28/1999 come modificata con L.R. 13/2011, tutti i comuni nei quali si svolgono mercatini per la cui partecipazione vengano rilasciate autorizzazioni temporanee sono tenuti a trasmettere presso la Regione Piemonte per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'atiquariato minore: - copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate; - modello in formato exel compilato nel quale devono essere indicati i seguenti dati: - cognome e nome dell'operatore: - codice fiscale dell'operatore; - comune di svolgimento della manifestazione; - denominazione della manifestazione; - giorno o giorni di svolimento della singola edizione della manifestazione. La Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861, capitolo III - indicazioni relative al titolo IV della D.G.R. N. 32-2642 “Vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni” Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee chiarisce che: - non rientra nella presente normativa relativa all’attività di vendita, per definizione, l’ attività di esposizione e di scambio. - non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico). Per partecipare agli eventi organizzati all'interno del territorio del Comune di Roccavione è stato predisposto apposito modello scaricabile direttamente premendo sull sottostante dicitura che potrà essere recapitata direttamente al seguente indirizzo: Comune di Roccavione - Via S. Croce 2 - 12018 Roccavione

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Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la seguente news.

"La Polizia ricorda che il 4 giugno entrano in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio senza genitori o tutori.
Nuove regole per la dichiarazione che deve accompagnare il minorenne cittadino italiano all'estero nel caso in cui si sposti dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori.
Entrano in vigore da domani 4 giugno, ricorda la Polizia di Stato, e si applicano ai ragazzi minori di 14 anni. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, può spostarsi all'estero senza accompagnatori.
Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale 'per conto terzi', prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va presentata alla questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso, l'attestazione della dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo.
L'accompagnatore può essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla questura.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si può scaricare anche la modulistica."

PREMI QUI per scaricare il modulo di accompagnamento

Argomenti:

SCHEMA NORMATIVO IN MERITO A DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA L.R. 12.11.1999 N. 28 art. 11 e s.m.i. D.G.R. 20 – 380 del 16.07.2010 OGGETTO Tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione a posto fisso o itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica. (Capo I n°2) AMBITO DI APPLICAZIONE Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso (tipo A), o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione itinerante (tipo B), o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività (Capo I n°1) DOVERI DELL’OPERATORE § L’operatore deve già essere in possesso della documentazione comprovante la regolarità alla entrata in vigore della normativa: (Capo I n°3) a) Nel caso di: Ø acquisizione di azienda o ramo d’azienda; Ø subingresso per causa di morte, gestione o franchising; Ø in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione; b) Nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti (SPUNTA) su qualsiasi tipologia mercatale su area pubblica; § Termine per produrre la documentazione ai comuni competenti territorialmente: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°4); § L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi (Capo I n°6); § Gli operatori delle attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre, dovranno esibire l’analoga certificazione del dante causa, nel caso di subingresso a seguito di: (Capo I n°7) Ø Cessione; Ø Gerenza; Ø Donazione; Ø Comodato d’uso gratuito o qualsiasi tipologia di trasferimento; § Chi inizia un’attività a seguito di nuovo rilascio da meno di un anno dal 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo (Capo I n°8); § Conservare il modello di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche V.A.R.A. allegato all’autorizzazione quale parte integrante dello stesso per essere esibita, per controlli amministrativi, sui luoghi di esercizio dell’attività (Capo II n°1); DOCUMENTI DA PRODURRE AL COMUNE DA PARTE DEGLI OPERATORI § Per la verifica della regolarità deve essere prodotta la seguente documentazione al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità: (Capo I n°4) a) in caso di aziende con personale dipendente: ►D.U.R.C.◄ (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributva), rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente; b) In caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente e in mancanza della D.U.R.C.: ►Certificato di regolarità contributiva◄, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente; c) in difetto di entrambe i documenti sopraindicati: ►Attestati di versamento dei contributi INPS◄ riferiti all’anno precedente; d) ►Ricevuta◄ dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi; e) ►Visura Camerale◄ in corso di validità; f) ►Copia fotostatica di un documento di riconoscimento◄ del titolare o del legale rappresentante dell’azienda; § In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera (Capo I n°7). DOVERI DEL COMUNE § Tramite apposite convenzioni possono essere delegate associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta della documentazione. (Capo I n°5); § Termine per verifica della regolarità: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°1); § Termine per il rilascio del V.A,R.A. da allegare alle autorizzazioni: 30 aprile di ogni anno (Capo II n°1); § In caso di riscontrata inadempienza si dispone la sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione che deve avvenire nei successivi 180 giorni trascorsi i quali si revoca l’autorizzazione (Capo II n°2); § In caso avvenga la regolarizzazione nei 180 giorni il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stessa (Capo II n°2); § Revoca dell’autorizzazione in caso non avvenga la regolarizzazionenei 180 giorni successivi la riscontrata inadempienza (Capo II n°2); § In caso di accertata irregolarità in sede di controllo si dispone la sospensione dell’attività e si trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti (Capo II n°2); § Subordinare l’accoglimento delle domande per la partecipazione a fiere, sagre e manifestazione alla presentazione della documentazione di regolarità (Capo I n°9);

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Il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni, con circolare n° 1319 del 14 febbraio 2013 ha precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso almeno di 30 giorni e nel contempo a manterere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

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Due i nuovi modelli preparati dalla polizia di Stato: i vecchi moduli potranno essere ancora utilizzati sino ad esaurimento delle scorte.
Partita la fase sperimentale con una nuova modulistica per il rilascio dei passaporti. Dopo l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del contributo amministrativo del 24 giugno scorso la Polizia di Stato ha messo a disposizione due nuovi modelli, destinati rispettivamente ai maggiorenni e ai minorenni.
Chi è in attesa di rilascio dopo aver presentato la richiesta con i vecchi moduli non avrà incombenze di nessun tipo: la modulistica precedente, infatti, sarà utilizzabile fino ad esaurimento scorte.
Premi sul link sottostante per scaricare il modello compilabile occorrente:

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/

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A PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE 2010 VERRA’ ATTIVATO UN SISTEMA DI “PRENOTAZIONI ON LINE” CHIAMATO AGENDA ON LINE GESTITO DIRETTAMENTE DALLA QUESTURA DI CUNEO E DALLA SEDE DISTACCATA DI BRA CHE CONSENTE AICITTADINI DI REGISTRARSI (TRAMITE DIGITAZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE E DI UNA PASSWORD GENERATA DAL SISTEMA ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE SUL SITO https//www.passaportonline.poliziadistato.it. LA RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIOEN SARA’ NOTIFICATA TRAMITE L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA passaportonline@poliziadistato.it E PRESENTARE, DIRETTAMENTE VIA WEB, LA DOMANDA PER OTTENERE IL PASSAPORTO ELETTRONICO, PRENOTANDO NELLO STESSO TEMPOL’APPUNTAMENTO PRESSO I PREDETTI UFFICI DI POLIZIA, PER L’ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTEDIGITALI NEL GIORNO E ORA DESIDERATI. L’APPUNTAMENTO VALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA PERSONA CHE POTRA’ RECARSI PRESSO L’UFFICIO PASSAPORTI – SEDE CENTRALE DI CUNEO O SEDE DISTACCATA DI BRA NELLE GIORNATE DI LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 GLI UTENTI PRIVI DI PRENOTAZIONE DOVRANNO ATTENERSI AI SEGUENTI ORARI: CUNEO DAL LUNEDI AL VENERDI (ESCLUSI I GIORNI FESTIVI) DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHEGIOVEDI POMERIGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIDIRO DEI DOCUMENTI GIA’ PRONTI PER LA CONSEGNA. BRA LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL PASSAPORTO E I QUESITI PIU’ FREQUENTI SI TROVANO NELL’AMPIA PAGINA AD ESSO DEDICATA SULLA PAGINA http://poliziadistato.it

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Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50)
N.B. CHI AVESSE GIA' ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA' INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.
Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQ

L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.

Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

La dichiarazione di accompagnamento


Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.


La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.


Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.


Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.


Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.


Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.


Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:
• Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.


Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.


Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia


Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.


Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Rilascio del passaporto

Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari, se invece il genitore e' cittadino extracomunitario:
- se si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale;
- se non è presente in Italia, per l'assenso, deve recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.


La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore può autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
1contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti).
• La ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.

Validità del passaporto

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Lasciapassare

Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Indicazioni

I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.

N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista l'autocertificazione.

Argomenti:

SI COMUNICA CHE GLI ATTI DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO SONO VISIBILI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE ALL’INDIRIZZO
http://www.comunediroccavione.it – PUBBLICAZIONI – ALBO PRETORIO
(Legge 07/08/1990 n.241 art.1 e ss.mm.ii. – Legge 18/06/2009 n.69 art.32 e ss.mm.ii. – Regolamento  comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio approvato con deliberazione della Giunta Com.le n.116/2010)

Argomenti:

L'Ufficio Polizia Municipale intende sensibilizzare i proprietari di veicoli al rispetto della segnaletica stradale di divieto all'interno della viabilità del centro storico dove è vigente la sosta regolamentata da disco orario dalle 8 alle 20 compreso i festivi: Via VIII Agosto - tratto a senso unico; Via Martiri della LIbertà - tratto; P.zza Luigi Biagioni; Via Marengo Olivero - tratto; Via Roma; P.zza San Magno lungo strada; Via Luigi Barale fino alle Poste. A tal fine è stato nuovamente distribuito nei negozi e nei pubblici esercizi il manifestino riportato a lato. Si ricorda che deve essere utilizzato un solo disco orario per ogni veicolo e posizionato in modo da essere ben visibile dall'esterno (es. sul cruscotto dal posto di guida), inoltre deve essere segnalata l'ora di inizio sosta la quale non può essere spostata al termine del periodo di sosta consentito sullo stesso stallo (il veicolo deve spostarsi). Con il rispetto di tale norma è possibile aumentare la disponibilità di posteggi in una zona dove non possono esserne creati di nuovi evitando disagi e sanzioni per gli utenti.

Argomenti:

Le principali novità a partire dal 1 settembre 2015: A partire da tale data entreranno in vigore importanti modifiche e semplificazioni al Regolamento forestale di attuazione della legge regionale 4/2009. Le principali novità: La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6). Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi. Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo. Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali. L' elenco completo delle modifiche è disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/894

Argomenti:

Nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 20 maggio 2015, n. 78 “Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, adottato dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della politiche agricole.

PREMI QUI per visualizzare il testo del Decreto ministeriale.

Argomenti:

L’Ufficio Anagrafe comunica che è in fase di svolgimento il progetto per la revisione della toponomastica, onomastica e numerazione civica. Si intende tutelare la storia toponomastica del territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile, antica e moderna, del paese, nonché i toponimi tradizionali che si sono formati, spontaneamente, per tradizione orale. E’ inoltre di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione il cittadino all’interno del territorio perché, solo attraverso una corretta gestione del flusso di informazioni all’interno dell’Ente, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace ed efficiente così da rispondere in modo adeguato ai bisogni ed alle reali esigenze dell’utenza. La stessa esigenza si fa ancora più sentire quando bisogna intervenire per salvare una vita, infatti tale revisione verrà inserita nei servizi GPS. Personale appositamente incaricato si reca quindi sul territorio a rilevare tutti i numeri civici e le variazioni effettuate verranno comunicate ai cittadini, con consegna delle targhette degli eventuali nuovi numeri.

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

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Dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015). In conseguenza di cio', potranno partecipare alla selezione per l'accesso non solo i cttadini dell'Unione europea , ma anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Per consentire la presentazione delle domande, sono stati prorogati i termini al 20 agosto 2015.. La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 20 agosto 2015.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2014, recante “Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.”. Con un forte ritardo il Ministero ha precisato che i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, (ndr, cioè dall'autovettura all'autotreno) devono essere omologati conformemente al: regolamento UNECE 44/03 o al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE; al regolamento UNECE n. 129, oppure alle loro eventuali successive modifiche. La Direttiva 2014/37/UE interviene marginalmente sulle regole preesistenti precisando che i bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale. Rimane fermo che sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza: i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare; i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, non possono occupare un sedile anteriore. Fonte: Progetto OMNIA - Gruppo Gaspari.

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Il Centro Documentale (CEDOC) è lo "sportello dell'Esercito" verso il cittadino presso il quale e' possibile richiedere documenti in copia, certificati ed avviare pratiche di diverso tipo.
Tra i quali:
- certificati relativi al servizio militare prestato (stato di servizio, foglio matricolare, copia Foglio di Congedo, conversione Patente Militare di Guida, rilascio esiti di Leva, cancellazione delle note di renitenza, aggiornamento ruoli obiettori)
- avviare pratiche a carattere medico legale, inviare ed istruire le domande di appartenenza alle forze di completamento, ricevere informazioni per le domande di arruolamento nelle Forze Armate.
Va precisato che i giovani della classe 1986 e successive non hanno bisogno di alcuna certificazione per dimostrare la loro posizione nei confronti del servizio militare obbligatorio, in quanto per loro opera la sospensione alla leva ed alle armi derivante dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 266.

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L’Ufficio predispone e redige gli atti di Stato Civile relativi alle nascite, morti matrimoni e cittadinanza. Trascrive gli atti pervenuti da altri Comuni, da privati o da pubbliche autorità. Rilascia i certificati, gli estratti e le copie integrali relativi agli atti in suo possesso. Gestisce le pratiche per la cremazione, le estumulazioni e le esumazioni.

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Al rilascio del nuovo documento, valido 10 anni, andrà versato un contributo di 73,50 euro attraverso l'acquisto di un contrassegno telematico ma non sarà necessario pagare la tassa annuale. La conversione in legge del Dl n. 66/2014 cambia anche le regole per il rilascio del passaporto. All'articolo 5-bis è stata infatti inserita la sostituzione dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967 n. 1185. Il nuovo testo prevede un contributo amministrativo di 73,50 euro oltre al costo del libretto (42,50 euro) per il rilascio di un documento nuovo mentre interviene sull'articolo 55 della legge 21 novembre 2000 n. 342, abrogando in tal modo la tassa annuale del passaporto ordinario nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (€ 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo e i minori di anni 10). Il nuovo corso è iniziato lo scorso 24 giugno. Chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da 40,29 euro valevole precedentemente dovrà integrarlo con un altro da 33,21 euro. La Polizia di Stato ricorda inoltre che il versamento va effettuato esclusivamente con bollettino di conto corrente n. 67422808 -meglio ancora se con bollettino precompilato dell'ufficio postale -intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del tesoro. La causale da inserire è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Ulteriori chiarimenti in materia sono disponibili nelle Faq predisposte dalla Polizia di Stato.

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Si allegano le circolari: DFP 0029981 P del 20.07.2012 emessa dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in merito alla validità delle patenti categoria AM, A1, A, B1, B e BE rilasciate o rinnovate successivamente al 10 febbraio 2012 e la Circolare n. 636 del 9 gennaio 2013 recante: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida.

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AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA. Si rammenta con la presente che la D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l’obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica. Attenzione: per l'anno 2013, con nota della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte prot. 0005773/DB1607 del 06.05.2013 pubblicata al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/commercio/ , sono state differite le scadenzeper gli operatori dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2013, mentre per i comuni dal 30 aprile 2013 al 30 agosto 2013. Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica. Per la verifica di regolarità, e quindi per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso (qualora già rilasciato) tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai Comuni competenti territorialmente, entro il 30.06.2013, la seguente documentazione: - Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (si rammenta che la verifica di regolarità contributiva e fiscale che il Comune effettuerà nel corso dell’anno 2013 sarà relativa all’anno 2011) ; - Visura Camerale attestante la data di inizio attività e che l’attività è in corso; - Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda. E’ richiesta inoltre l’indicazione del numero di posizione INPS. Si rammenta che il certificato V.A.R.A. deve essere rilasciato dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al commercio su area pubblica; se l’operatore possiede più di una autorizzazione, è sufficiente che il V.A.R.A. sia rilasciato solo una volta per una delle autorizzazioni possedute, da uno dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni. Quest’ultimo Comune rilascerà tante copie autentiche del V.A.R.A. quante sono le altre autorizzazioni possedute dall’operatore. Pertanto, chi sia in possesso di un certificato V.A.R.A. rilasciato da un Comune diverso da Roccavione e riferito alla regolarità contributivo – fiscale per l’anno 2011, può presentare al Comune di Roccavione una copia autentica dello stesso, evitando così di presentare tutta la documentazione sopra elencata. Accertata la regolarità, il Comune rilascerà, entro il 30 agosto 2013, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), da allegare all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa (oppure provvederà al rinnovo del certificato di che trattasi, per gli operatori che ne siano già in possesso). Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, disporrà la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.

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Realizzato dal Ministero degli Esteri Online il nuovo portale 'Il visto per l'Italia' sul quale sono pubblicate tutte le informazioni sui requisiti e le condizioni per ottenere il visto per il nostro Paese da parte degli stranieri che intendono chiedere un visto per recarsi in Italia.

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